MULTE: in agosto termini dilatati per fare ricorso

Multe. Ad agosto i termini per fare ricorso al Giudice di Pace differiscono perché si applica la sospensione feriale dei termini processuali.

In un periodo in cui molte persone sono in vacanza, scatta la cosiddetta ‘sospensione feriale dei termini processuali’, che va dal 1° al 31 agosto. Per cui, i termini per fare ricorso avverso le multe in estate sono leggermente diversi.

Tempistiche standard

Se si vuole presentare ricorso contro una multa, i termini sono: entro 60 giorni per il Prefetto e 30 giorni per il Giudice di Pace. Se, invece, si vuole pagare la multa, si può usufruire di un’ulteriore riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica. Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, la multa si paga in misura ridotta, ossia pari al minimo previsto per la violazione. Per cui, le strade da percorrere sono due: fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace oppure rassegnarsi e pagare la multa.

Quando pagare le multe in estate?

Siccome si presume che il trasgressore abbia comunque tutto il tempo per prendere visione del verbale, i termini del pagamento restano esattamente gli stessi. Quindi, se il trasgressore decide di pagare, non cambia proprio un bel niente se una multa viene contestata o notificata nel mese di agosto.

Ricorso al Prefetto in estate

Chi riceve una multa il 20 luglio, per esempio, e intende fare ricorso al Prefetto, deve inviare la raccomandata entro il 18 settembre (60 giorni). Anche se nel frattempo c’è di mezzo il mese di agosto, la legge reputa infatti più che sufficienti i 60 giorni a disposizione. Quindi, nell’eventualità del ricorso al Prefetto i termini restano invariati.

Ricorso al Giudice di Pace in estate

I 30 giorni dalla contestazione/notifica per presentare ricorso restano tali, solo che il mese di agosto non si conta, come se non esistesse. Se, invece, il termine per ricorrere al Giudice di Pace sarebbe dovuto iniziare durante il periodo di sospensione, incomincia dalla fine di detto periodo. Quindi, per una corretta individuazione della scadenza dei termini, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizia a trascorrere dopo. Ciò significa che il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per 31 giorni e riprende soltanto dal 1° settembre. L’esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali è un istituto di natura processuale.

Esempi pratici

Esempio 1: multa notificata il 20 luglio, escludendo il mese di agosto, per ricorrere al Giudice di Pace c’è tempo fino al 19 settembre;

Esempio 2: multa contestata il 15 agosto, escludendo i giorni di agosto, per ricorrere al Giudice di Pace c’è tempo fino al 30 settembre;

Esempio 3: multa notificata il 1° agosto, escludendo il mese di agosto, per ricorrere al Giudice di Pace c’è tempo fino al 30 settembre.

Fonte: sicurauto.it

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