MULTE: Ecco quando la multa autovelox è nulla

Multe. Secondo una sentenza della Cassazione non basta che l’apparecchio che misura la velocità delle auto su strada sia stato tarato di recente.

Centro accreditato per taratura e verifiche funzionalità

Secondo la Cassazione non basta che l’apparecchio sia stato tarato di recente. Infatti, la multa è nulla se la taratura dell’autovelox non venga fatta presso un centro Accredia o da una società con certificazione ISO 9001.

Quindi, la sanzione per eccesso di velocità non sarà valida se la verifica periodica di funzionalità e taratura non viene effettuata presso un centro Accredia In alternativa, la verifica di funzionalità e taratura deve essere fatta dalla società che ha costruito l’autovelox purché abilitata alla certificazione di qualità ISO 9001/2000.

Dunque, la multa si può contestare sia se l’autovelox non è tarato ma anche se non è chiaro chi ha effettuato la taratura. Infatti, la sentenza aggiunge che il MIT ha stabilito che chi esegue la taratura, la deve fare in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005.

Omologazione autovelox

Inoltre, il modello di autovelox deve essere omologato dal Ministero dei Trasporti e i suoi estremi devono essere riportati nel verbale di contestazione.

Adeguatezza della segnaletica

Gli apparecchi, inoltre, devono essere segnalati adeguatamente attraverso cartelli stradali e dispositivi luminosi che ne preannuncino la presenza. In difetto di idonea informazione circa la presenza e l’utilizzazione dell’autovelox, il relativo verbale di contestazione è illegittimo. La Corte di Cassazione ha ribadito più volte questo principio (Cass. n. 5997/2014, Cass. n. 25392/2017 e Cass. n. 6407/2019).

Distanza tra segnaletica e autovelox

La sentenza n. 24526/2006 chiarisce che “La ratio della preventiva informazione si rinviene nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria. Quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare […]”. In particolare, la distanza tra i segnali e il luogo dove è collocato l’autovelox non può essere inferiore a 1 km o superare 4 km.

Ripetizione del limite di velocità dopo ogni incrocio

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Cassazione (ordinanze n. 30664/2018 e n. 11018/2014), in caso di incrocio, il segnale del limite di velocità deve essere ripetuto.

Presenza di un agente su strade urbane ordinarie

Sui percorsi urbani ordinari, come stabilito nell’ordinanza n. 680/2011 della Corte di Cassazione, dal verbale deve necessariamente emergere la presenza di un agente accertatore. Infatti, l’installazione dell’autovelox nelle strade urbane è valida solo per quelle ad alto scorrimento, previste dal decreto prefettizio, caratterizzate da pericolosità o traffico.

Fonte: TISCALI news

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