Tutto quello che c’è da sapere per fare ricorso contro una multa stradale al Prefetto o al Giudice di Pace e vincere!
Di seguito una spiegazione dettagliata di come presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Se ritieni che la multa sia ingiusta, illegittima o viziata è un tuo diritto fare ricorso. È previsto dal Codice della Strada.
Prefetto o Giudice di Pace?
Per le violazioni al Codice della Strada le Autorità preposte a valutare l’annullamento del verbale sono il Prefetto e il Giudice di Pace. L’art. 203 del C.d.S. disciplina il ricorso al Prefetto (Autorità amministrativa). Mentre gli artt. 204 bis e 205 del C.d.S. discipilinano il ricorso al Giudice di Pace (Autorità giudiziaria).
Bisogna quindi decidere a quale Autorità indirizzare il ricorso nel momento in cui si decide di proporre ricorso avverso un verbale per violazione del C.d.S.
Lo stesso verbale non può essere contemporaneamente impugnato davanti ad entrambe le Autorità, la scelta dell’uno esclude l’altro.
Tuttavia, il rigetto del ricorso da parte del Prefetto si può impugnare davanti al Giudice di Pace. Mentre, il rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace non si può impugnare davanti al Prefetto.
Sì può quindi ritenere che il ricorso al Prefetto consenta un grado di giudizio aggiuntivo al Giudice di Pace. Il concreto vantaggio per il ricorrente è quello di avere quanti più gradi possibili di giudizio affinché il verbale venga annullato.
Ora analizziamo i pro e contro del ricorso al Prefetto e del ricorso al Giudice di Pace.
Il ricorso al Prefetto
Non essendo soggetto a particolari formalità, il ricorso al Prefetto si caratterizza per un’estrema facilità.
Basta scrivere le proprie motivazioni in carta libera e attendere la decisione del Prefetto. La decisione del Prefetto deve arrivare entro un termine ben preciso fissato dalla legge, decorso il quale il ricorso s’intende automaticamente accolto.
Nel dettaglio, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. Bisogna indicare il numero del verbale che si sta impugnando, l’Organo che l’ha emesso e le motivazioni per le quali si chiede l’annullamento del verbale. Vi è la possibilità di indicare se si richiede l’audizione personale per meglio spiegare le proprie ragioni.
Pena inammissibilità, il ricorso va obbligatoriamente sottoscritto dal ricorrente.
Al ricorso si deve allegare copia del verbale e ogni altro documento o fotografia si ritenga utile.
Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto a mano o inviato con posta raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. In alternativa, il ricorso può essere presentato al Comando da cui dipende l’organo accertatore, che poi provvederà ad inoltrarlo al Prefetto.
Termini del Prefetto per decidere
A seconda della scelta effettuata, variano i tempi entro cui il Prefetto deve decidere.
Il Prefetto deve decidere entro 180 giorni se il ricorrente invia il ricorso al Prefetto tramite il Comando cui appartiene l’Organo accertatore.
Invece, il Prefetto deve decidere entro 210 giorni se il ricorrente invia il ricorso direttamente al Prefetto.
Nel caso in cui venga richiesta l’audizione personale, i tempi si interrompono dal giorno del ricevimento della comunicazione con l’invito all’audizione fino alla data dell’audizione.
Non sarà presente la controparte durante la l’audizione davanti al Prefetto, in quanto non si svolge in regime di contraddittorio.
È inutile richiedere l’audizione se si deve solamente ripetere a voce quanto messo per iscritto nel ricorso. Diventa utile richiederla se si devono portare nuovi documenti che non era stato possibile reperire nei 60 giorni a disposizione per presentare ricorso.
A norma dell’art. 388 comma 1 Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, è necessario che il ricorso sia spedito entro 60 giorni. “Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento“. Quindi, se inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno, non è necessario che arrivi al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Ma, fa fede il timbro postale con la data di spedizione della raccomandata. Tuttavia, il termine che ha il Prefetto per decidere decorre da quando il Prefetto ha ricevuto il ricorso e non da quando è stato spedito.
Ovviamente, il ricorso va depositato entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale se depositato personalmente a mano.
Non essendo prevista l’apposizione di marche da bollo o il pagamento del contributo unificato, il ricorso al Prefetto è completamente gratuito. L’unica spesa è la raccomandata con ricevuta di ritorno.
Gli esiti del ricorso al Prefetto
Il ricorso al Prefetto può avere quattro esiti diversi:
- Decorrenza dei termini di 180 o 210 giorni (al netto dell’eventuale sospensione in caso di audizione personale) senza che il Prefetto abbia preso alcuna decisione. In questo caso, il ricorso deve ritenersi accolto ai sensi dell’art. 204 comma 1 bis del Codice della Strada.
- Emissione di ordinanza di archiviazione nel termine di 180 o 210 giorni. Il Prefetto ha accolto il ricorso e annullato il verbale.
- Emissione di ordinanza-ingiunzione di pagamento nel termine di 180 o 210 giorni. Il Prefetto ha rigettato il ricorso e raddoppiato la multa ai sensi dell’art. 204 comma 1 del Codice della Strada. Si avranno 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione per pagare o per fare ricorso al Giudice di Pace. Per essere valida, l’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla data di emissione. Potenzialmente, se il Prefetto emette l’ordinanza-ingiunzione all’ultimo giorno utile, il ricorrente potrebbe ricevere la notifica dell’ordinanza-ingiunzione dopo 360 giorni dalla presentazione del ricorso.
- Inammissibilità del ricorso. Può avvenire in caso di ricorso proposto oltre i termini di legge. Oppure, ricorso proposto e contemporaneamente pagata la multa. Oppure, ricorso non sottoscritto dal ricorrente. L’inammissibilità rende nullo il ricorso. Equivale a non aver mai proposto il ricorso. Quindi, se la multa era stata pagata nei termini, la questione è chiusa. Diversamente, è come se la multa non fosse stata mai pagata e mai impugnata.
Avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 205 del Codice della Strada.
Tenendo conto delle contro deduzioni fornite dall’Organo accertatore, le decisioni del Prefetto si limiteranno ad un esame formale del verbale senza valutare i dettagli. Bisogna ricordare che il Prefetto è un’Autorità amministrativa e non giudiziaria.
Quando l’errore nel verbale è palese conviene il ricorso al Prefetto.
Conviene optare per il ricorso al Giudice di Pace quando l’errore nel verbale consiste in una piccola sfumatura.
Pro e Contro del ricorso al Prefetto
I “pro” del ricorso al Prefetto sono:
– Assenza di particolari formalità;
– Gratuità;
– Non è necessaria la presenza personale del ricorrente.
I “contro” del ricorso al Prefetto sono:
– Raddoppio della multa in caso di rigetto;
– L’esame del ricorso è solo superficiale.
Il ricorso al Giudice di Pace
A differenza del ricorso al Prefetto, quello al Giudice di Pace ha caratteri molto più formali.
Al ricorso andrebbero allegate quante più prove possibili a sostegno della propria tesi, quali perizie, fotografie, testimonianze, eccetera. Inoltre, il ricorso andrebbe scritto enunciando le proprie motivazioni in punto di fatto e di diritto. Il ricorso dovrebbe essere corredato da sentenze, citazioni di artcoli di legge applicabili al caso concreto e bisognerebbe scendere il più possibile nei dettagli.
Non esistono termini entro cui il Giudice di Pace deve prendere una decisione. Dalla data di deposito del ricorso, mediamente la decisione del Giudice di Pace arriva dopo circa 6 mesi. Anche se potenzialmente potrebbe arrivare dopo anni.
Dalla data di notifica del verbale, il ricorso va spedito o depositato in Cancelleria del Giudice di Pace entro 30 giorni. Se si risiede all’estero, si ha fino a 60 giorni. In caso di spedizione del ricorso per mezzo posta, va spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per le multe di valore inferiore a €1.100 è obbligatorio pagare il contributo unificato da €43 per poter presentare il ricorso al Giudice di Pace. Il contributo unificato può essere acquistato in tabaccheria e si applica sulla prima pagina del ricorso.
Il Giudice di Pace fisserà un’udienza alla quale è obbligatorio presenziare personalmente o tramite delegato in quanto si instaura una vera e propria causa civile.
Gli esiti del ricorso al Giudice di Pace
La sentenza del Giudice di Pace, contenente la decisione e le motivazioni di accoglimento o di rigetto del ricorso, verrà pubblicata dopo qualche tempo dall’udienza. Le tempistiche variano a seconda del carico di lavoro dei singoli Giudici e dei singoli uffici in cui i Giudici operano. Ad ogni modo, al temine dell’udienza il Giudice di Pace leggerà il dispositivo della sentenza, detto anche “P.Q.M.” (acronimo di “per questi motivi”).
Il Giudice di Pace deve stabilire l’importo della sanzione compreso tra il minimo e il massimo previsto dal Codice della Strada in caso di rigetto.
In genere, i Giudici lasciano tale importo al minimo.
A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal ricorrente.
Pro e Contro del ricorso al Giudice di Pace
I “pro” del ricorso al Giudice di Pace sono:
– Il ricorso viene esaminato nel dettaglio;
– L’importo da pagare potrebbe rimanere a quello originario in caso di rigetto.
I “contro” del ricorso al Giudice di Pace sono:
– Bisogna pagare il contributo unificato per presentare ricorso;
– È obbligatoria la presenza in udienza.
Computo dei termini
Il conteggio dei giorni avviene contando il numero dei giorni concessi dalla normativa a partire da quello successivo alla data di notifica. Questa modalità di conteggio si applica quando sono indicati i temini per ricorrere, pagare, comunicare i dati del conducente, esibire documenti, ecc.
Se, per ipotesi, il verbale fosse notificato il 1° gennaio, i 60 giorni per ricorrere al Prefetto o pagare la multa scadranno il 2 marzo. Mentre, i 30 giorni per ricorrere al Giudice di Pace scadranno il 31 gennaio.
La scadenza si intende prorogata al primo giorno feriale successivo se l’ultimo giorno cade di domenica o in una festività nazionale. Tuttavia, si contano tutti i giorni, domeniche e festivi inclusi.
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