Sulla base del Regio Decreto n. 639 del 1910, il proprietario di un veicolo può ricevere a casa una cartella esattoriale o un’ingiunzione di pagamento. In genere, questo succede in caso di verbale non impugnato e non pagato. Scaduti i termini di opposizione e pagamento, la contravvenzione si trasforma in ruolo esattoriale, attraverso il quale l’Amministrazione Comunale delega l’esattore alla riscossione della sanzione.
Può accadere che il proprietario del veicolo non abbia mai ricevuto il verbale di infrazione e si veda arrivare direttamente la cartella esattoriale o l’ingiunzione. In tal caso, è necessario verificare che non si sia mai ricevuto il verbale contenente l’infrazione e osservare la busta per scovare vizi di notifica. La cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento è l’atto finale delle sanzioni amministrative, ovvero la richiesta di pagamento da parte dell’Amministrazione Pubblica. In genere, arriva quando meno ce lo si aspetta. A essa segue l’avviso di mora e l’avviso di fermo amministrativo sul veicolo.
Esecuzione forzata
Entrambe, la cartella esattoriale e l’ingiunzione di pagamento, sono propedeutiche ad un’esecuzione forzata e hanno delle differenze tecniche che in questa sede non serve specificare. In altri termini, il debitore potrà subire un pignoramento volto a sanare il debito stesso se non si paga quanto in esse specificato. Difficilmente ci sarà un pignoramento mobiliare in quanto i beni pignorati dovrebbero poi essere venduti all’asta con scarse possibilità di realizzo. Il pignoramento potrebbe consistere nel pignoramento di titoli, o somme depositate sul c/c bancario, o del 20% dello stipendio, ecc.
L’affidamento a uffici non giudiziari del compito di chiedere ed esigere il pagamento rende le procedure di pignoramento, vendita e assegnazione beni, notevolmente più rapide. Infatti, si tratta di una forma di riscossione privilegiata, rispetto alle normali forme di riscossione dello Stato. Ciò ha determinato una forte disparità di posizione tra l’Amministrazione, che comunque esige pagamenti anche di sanzioni prescritte o già pagate, e il contribuente. La situazione è talmente grave da aver indotto il Legislatore a emanare una legge di garanzia per il contribuente al fine di evitare abusi.
Quando arriva una cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento, la sanzione base, quella del verbale in cui si chiedeva di pagare entro 60 giorni, raddoppia. A ciò si aggiungono gli interessi maturati dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile a quello in cui arriva la cartella esattoriale/ingiunzione pagamento. Perfino alla contravvenzione pagata in ritardo anche di un solo giorno si applica l’incremento di spesa. Quindi, se la multa non è stata pagata entro il sessantesimo giorno conviene non pagarla più, in quanto la multa si è già raddoppiata. Inoltre, si corre il rischio, peraltro assai concreto, che l’Amministrazione non tenga conto del pagamento effettuato.
Il termine entro cui la Pubblica Amministrazione può richiedere la sanzione è di cinque anni dal giorno dell’infrazione, oltre questo termine la sanzione è prescritta.
Impugnazione
Con delle differenze fondamentali rispetto al ricorso contro il verbale, anche la cartella esattoriale e l’ingiunzione di pagamento possono essere impugnate.
Dato che i termini per ricorrere contro il verbale sono ampiamente scaduti, tra i motivi di ricorso non si potrà entrare nel merito della violazione.
I motivi di ricorso relativi alla cartella esattoriale o l’ingiunzione di pagamento possono consistere in quanto segue:
- Somme non dovute perché era stato effettuato il pagamento del verbale correttamente nei termini o era stato eseguito un pagamento parziale del verbale;
- Non è mai stato ricevuto il verbale di cui viene contestato il mancato pagamento;
- Al pari del verbale, difetto di notifica della cartella esattoriale / ingiunzione di pagamento.
Anche la forma di impugnazione è diversa in quanto l’opposizione andrà fatta per atto di citazione e non per ricorso. Col ricorso il ricorrente si limita a depositare tutto in Cancelleria la quale poi provvederà alle comunicazioni e alle notifiche del caso. Con l’atto di citazione dovrà essere l’attore ad occuparsi della notifica dell’atto alla controparte, cioè chi ha emesso la cartella esattoriale o l’ingiunzione di pagamento. La notifica avviene mediante richiesta ad un Ufficiale Giudiziario. Successivamente, bisognerà iscrivere la causa al ruolo mediante deposito in Cancelleria dell’atto di citazione già precedentemente notificato alla controparte con relata dell’Ufficiale Giudiziario.
Non si seguirà il rito del lavoro, tuttavia lo svolgimento della causa sarà simile a quello del ricorso contro il verbale. Pertanto non saranno applicabili gli artt. 409 e seguenti del c.p.c. con particolare riferimento agli artt. 416 e 420. Quando il Giudice riterrà la causa matura per la decisione non leggerà alcun dispositivo, ma renderà nota la decisione tramite sentenza che sarà successivamente depositata. Avverso la sentenza del Giudice di Pace vi sono le stesse possibilità di appello previste per il ricorso contro il verbale.
Mancata notifica del verbale
Si può proporre ricorso davanti al Giudice di Pace o al Prefetto, se la cartella esattoriale/ingiunzione di pagamento non è preceduta dalla notifica del verbale. In questo caso, il proprietario del veicolo recupera i rimedi giurisdizionali che avrebbe avuto se avesse regolarmente ricevuto il verbale. Questo è quanto previsto dalla Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza del 21 maggio 2013 n. 12385/13 e Cass. n. 5277/2001. Quindi, sarà onere dell’ente impositore dimostrare di aver regolarmente notificato il verbale presupposto. Infatti, è stata abbandonata la tradizionale presunzione di legittimità dell’atto amministrativo in forza del dodicesimo comma dell’art. 23 della legge 24/11/1981 n. 689. Attualmente, spetta alla Pubblica Amministrazione fornire la dimostrazione della sussistenza della violazione amministrativa, in analogia ai principi vigenti in materia di illecito penale. Il ricorso deve essere necessariamente accolto in mancanza di prova dell’inadempimento in capo al ricorrente, non sussistendo elementi sufficienti per affermare la responsabilità dell’opponente.
Elementi essenziali della cartella esattoriale e dell’ingiunzione di pagamento
In base al combinato disposto degli articoli 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, gli elementi essenziali sono i seguenti:
- Organo giurisdizionale competente;
- Autorità amministrativa ove si può agire in autotutela;
- Ufficio impositore;
- Tipo di documento in base al quale è stata promossa l’azione;
- Motivazione del credito vantato.
Pendenza del giudizio
La cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento emessa in pendenza del giudizio, sia al GdP e sia al Prefetto, relativo al verbale presupposto è nulla. In questi casi, il destinatario della cartella o ingiunzione può impugnarla davanti al Giudice di Pace o al Prefetto. Lo ha stabilito a chiare lettere la Corte di Cassazione con la sentenza del 26 giugno 2013 n. 16027/13.
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