CASSAZIONE: multe valide anche se non vengono notificate

Senza aver mai preso visione del verbale, si dovrà impugnare la cartella per poter contestare i vizi della contravvenzione. Cerchiamo di capire cosa cambierà da ora in poi per gli automobilisti italiani. I cittadini italiani si troveranno direttamente la cartella esattoriale nella cassetta postale e non si vedranno più recapitare il verbale a casa. L’invio della cartella di pagamento sana l’omessa notifica della contravvenzione stradale secondo la Corte di Cassazione. Il sistema delle multe in Italia rischia di essere rivoluzionato da una sentenza della Corte di Cassazione. Si tratta dell’Ordinanza della Cassazione n. 26843/2018 del 23/10/2018, secondo la quale il conducente, senza conoscerne eventuali vizi visto che non ha preso visione del verbale, dovrà impugnare la cartella esattoriale se vuole contestare qualche vizio del verbale, dato che da ora in poi con questa sentenza il conducente potrà vedersi ricevere direttamente la cartella stessa senza esserci più bisogno di notificare la multa stradale.

Cartelle esattoriali: regola generale

La dimostrazione della mancata notifica dell’avviso di pagamento spetta al sanzionato facendo ricorso, altrimenti il vizio si “sana”. Quindi è il cittadino che deve contestare il mancato ricevimento dell’avviso di pagamento e farsi parte diligente. Dunque, è invalida, in teoria, la cartella esattoriale che consegue una multa non notificata regolarmente al cittadino. Quindi, per rendere illeggitimo il pignoramento basta l’omessa notifica del primo avviso, cosiddetto “atto prodromico”. Tutto l’iter diventa invalido se l’amministrazione sbaglia un passaggio dato che la procedura è rigorosa e categorica. Tutti i successivi atti sono invalidi se una delle fasi della procedura non viene rispettata dato che l’iter è inderogabile. I pignoramenti sono successivi alla notifica della cartella esattoriale. All’Esattore è richiesto dall’Amministrazione Pubblica di riscuotere le somme dovute solo in caso di mancato adempimento degli obblighi di versamento. Fino a poco fa, il cittadino riceveva a casa il verbale, notificato con raccomandata o tramite il messo comunale, con una richiesta di pagamento a titolo di sanzione per contestata infrazione al codice della strada. Oggi, invece, con questa sentenza della Corte di Cassazione, l’invio della cartella esattoriale sana la “mancanza” di una contravvenzione non notificata.

Multe stradali: regola speciale

Il mistero di questa regola è: se non si ha mai ricevuto il verbale, come si fa ad indicarne i vizi e a contestare la multa? Ad esempio, il sig. Mauro per vincere il ricorso contro una cartella esattoriale relativa a una multa mai notificata dovrà spiegare perché la contravvenzione è viziata, per ipotesi per mancata segnalazione dell’autovelox. Non può limitarsi a contestare la cartella facendo notare l’omessa notifica della contravvenzione. Il sig. Mauro perderà il ricorso se contesta solo l’omessa notifica del verbale in opposizione alla cartella. La cartella esattoriale però Mauro la riceverà dopo due o tre anni dalla data dell’infrazione. Come farà il sig. Mauro a ricordarsi a distanza di due o tre anni di aver percorso una strada in cui non era presente il cartello che avvisa i conducenti del possibile controllo della velocità? Tranne che per le multe stradali, per le altre sanzioni o tributi dovuti alla pubblica amministrazione vale il sistema della regola generale.

Multe: non c’è più bisogno della notifica

L’omessa notifica della contravvenzione viene automaticamente sanata se l’automobilista non porta prove dei vizi della multa. Pare che agli automobilisti non resta che pagare. Come si fa a contestare nel merito una contravvenzione che non può essere verificata perché mai ricevuta? La decisione inverosimile della Corte di Cassazione rigetta il ricorso se il cittadino si limita solo a impugnare la cartella deducendo l’omessa notifica del verbale. Nell’esempio del sig. Mauro, può essere che nell’arco di due o tre anni dalla notifica della cartella esattoriale, il Comune, accortosi dell’errore, abbia posizionato il segnale. In queste condizioni, difendersi diventa praticamente impossibile.

Quindi, dato che la notifica della cartella sana l’omessa notifica della multa, i Comuni troveranno più conveniente inviare ai cittadini le cartelle e non le contravvenzioni. L’assurdità di questa sentenza sta nel sostenere che il cittadino deve contestare l’errore contenuto in un verbale mai ricevuto.

Sintetizzando, paradossalmente l’omessa notifica della contravvenzione viene automaticamente sanata con la notifica della cartella esattoriale. Diventa necessario contestare nel merito la violazione stradale oltre alle regole di procedura, altrimenti il ricorso avverso la cartella esattoriale viene rigettato.

Fonti: Il Giornale & La legge per tutti

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