Verbale per eccesso di velocità annullato dal Giudice di Pace di Pavia. L’apparecchiatura non era sottoposta a omologazione, né a taratura e né a verifica di funzionamento.
Molteplici verbali sanzionatori sono ancora oggi viziati proprio per aver alla base degli accertamenti irrispettosi del requisito della sottoposizione a verifiche di funzionalità e taratura come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 113/2015.
Un automobilista sanzionato per violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada, rilevata con un apparecchio non conforme a quanto sancito dalla Corte Costituzionale, difeso dall’Avv. Roberto Iacovacci, si è visto il ricorso accolto dal Giudice di Pace di Pavia con sentenza numero 510/2018.
Assenza di prove
L’amministrazione non aveva fornito alcuna prova circa l’omologazione, la taratura e la verifica del corretto funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata.
Il verbale impugnato è stato annullato in quanto l’accertamento dell’infrazione era viziato per mancanza di prove.
Mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione opposta
L’amministrazione opposta è decaduta dalla possibilità di indicare le proprie difese in fatto e in diritto, i mezzi di prova e i documenti da depositare per mancata costituzione in giudizio nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.
Fonte: Studio Cataldi
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